Sono operative le nuove regole per la certificazione energetica degli edifici.

In vigore da oggi i decreti relativi all'APE 2015 e alle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e requisiti minimi.

A completamento del quadro normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici, entrano in vigore oggi 1° ottobre i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.

La nuova disciplina per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015) è contenuta nel decreto "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici": il nuovo APE è uguale per tutto il territorio nazionale e offre al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardanti l’efficienza dell'edificio e degli impianti, in modo da consentire un confronto più facile della qualità energetica di diverse unità immobiliari, con l'obiettivo di orientare il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Le classi energetiche passano da sette a dieci: la classe A4 è la migliore e la classe G è la peggiore. Si rende obbligatorio almeno un sopralluogo del certificatore incaricato di redigere l'APE per attestare la classe di appartenenza dell'unità immobiliare.

L'APE deve indicare anche le proposte per migliorare l'efficienza energetica dell’edificio e fornire le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarle.

Infine, il decreto istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), attraverso la definizione di uno schema di annuncio di vendita e locazione, che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.

Le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza sono definite dal decreto "Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi". Il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati e definisce i parametri per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche (involucro edilizio e impianti tecnici).

Invece, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti minimi da rispettare si ottengono confrontando l'edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d'uso).

L'applicazione delle norme è immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni.

Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Linee Guida

Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Allegato 1

Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Appendice A

Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Appendice B

Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Appendice C

Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Appendice D


Decreto Ministeriale 26/06/2015 - Requisiti Minimi